Green pass obbligatorio e proroga dello stato di emergenza: varato nuovo Decreto Legge

Green pass obbligatorio e proroga dello stato di emergenza: varato nuovo Decreto Legge

Il Consiglio dei Ministri si รจ riunito giovedรฌ 22 luglio 2021, alle ore 18.10 a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del Presidente Mario Draghi. Segretario, il Sottosegretario alla Presidenza Roberto Garofoli ed ha approvato il testo del decreto legge:

Misure urgenti per fronteggiare lโ€™emergenza epidemiologica da COVID-19 e per lโ€™esercizio in sicurezza di attivitร  sociali ed economiche

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha deliberato di prorogare fino al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza nazionale e ha deciso le modalitร  di utilizzo del Green Pass e nuovi criteri per la โ€œcolorazioneโ€ delle Regioni.

Green Pass

Sarร  possibile svolgere alcune attivitร  solo se si รจ in possesso di:

  1. certificazioni verdi Covid-19 (Green Pass), comprovanti lโ€™inoculamento almeno della prima dose vaccinale Sars-CoV-2 o la guarigione dall’infezione da Sars-CoV-2 (validitร  6 mesi)
  2. effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validitร  48 ore)

Questa documentazione sarร  richiesta poter svolgere o accedere alle seguenti attivitร  o ambiti a partire dallโ€™6 agosto prossimo:

  • Servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al chiuso
  • Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi
  • Musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
  • Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche allโ€™interno di strutture ricettive, limitatamente alle attivitร  al chiuso;
  • Sagre e fiere, convegni e congressi;
  • Centri termali, parchi tematici e di divertimento;
  • Centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attivitร  al chiuso e con esclusione dei centri educativi per lโ€™infanzia, i centri estivi e le relative attivitร  di ristorazione;
  • Attivitร  di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinรฒ;
  • Concorsi pubblici.

Zone a colori

Lโ€™incidenza dei contagi resta in vigore ma non sarร  piรน il criterio guida per la scelta delle colorazioni (banca, gialla, arancione, rossa) delle Regioni. Dal primo agosto i due parametri principali saranno:

  1. il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19, 
  2. il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19.

Si resta in zona bianca 

Le Regioni restano in zona bianca se: 

a. l’incidenza settimanale dei contagi รจ inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive

b. qualora si verifichi unโ€™incidenza superiore a 50 casi per 100.000 abitanti, la Regione resta in zona bianca se si verifica una delle due condizioni successive:

  1. il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19 รจ uguale o inferiore al 15 per cento;
    oppure
  2. il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 รจ uguale o inferiore al 10 per cento;

Da bianca a gialla

รˆ necessario che si verifichino alcune condizioni perchรฉ una Regione passi alla colorazione gialla

a. l’incidenza settimanale dei contagi deve essere pari o superiore a 50 ogni 100.000 abitanti a condizione che il tasso di occupazione dei posti letto in area medica sia superiore al 15 per cento e il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 sia superiore al 10 per cento;

b. qualora si verifichi unโ€™incidenza pari o superiore a 150 casi per 100.000 abitanti, la Regione resta in zona gialla se si verificano una delle due condizioni successive

  1. il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19 รจ uguale o inferiore al 30 per cento;
    oppure
  2. il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da Covid-19 รจ uguale o inferiore al 20 per cento;

Da giallo ad arancione

รˆ necessario che si verifichi unโ€™incidenza settimanale dei contagi pari o superiore a 150 ogni 100.000 abitanti e aver contestualmente superato i limiti di occupazione dei posti letto di area medica e terapia intensiva prevista per la zona gialla

Da arancione a rosso

Una Regione รจ in zona rossa in presenza di unโ€™incidenza pari o superiore a 150 casi per 100.000 abitanti e se si verificano entrambe le condizioni successive

a. il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 รจ superiore al 40 per cento;

b. il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-19 รจ superiore 30 per cento.

Misure per lo svolgimento degli spettacoli culturali

In zona bianca e in zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all’aperto, sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale, e lโ€™accesso รจ consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi Covid-19. 

In zona bianca, la capienza consentita non puรฒ essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata allโ€™aperto e al 25 per cento al chiuso nel caso di eventi con un numero di spettatori superiore rispettivamente a 5.000 allโ€™aperto e 2.500 al chiuso. 

In zona gialla la capienza consentita non puรฒ essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non puรฒ comunque essere superiore a 2.500 per gli spettacoli all’aperto e a 1.000 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attivitร  devono svolgersi nel rispetto di linee guida adottate.

Misure per gli eventi sportivi

Inoltre per la partecipazione del pubblico sia agli eventi e alle competizioni di livello agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano e del Comitato italiano paralimpico, riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali sia agli eventi e le competizioni sportivi diversi da quelli citati si applicano le seguenti prescrizioni: 

In zona bianca, la capienza consentita non puรฒ essere superiore 50 per cento di quella massima autorizzata allโ€™aperto e al 25 per cento al chiuso. 

In zona gialla la capienza consentita non puรฒ essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non puรฒ essere superiore a 2.500 per gli impianti all’aperto e a 1.000 per gli impianti al chiuso. Le attivitร  devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico

Sanzioni

I titolari o i gestori dei servizi e delle attivitร  autorizzati previa esibizione del Green pass sono tenuti a verificare che lโ€™accesso a questi servizi e attivitร  avvenga nel rispetto delle prescrizioni. 
In caso di violazione puรฒ essere elevata una sanzione pecuniaria da 400 a 1000 euro sia a carico dellโ€™esercente sia dellโ€™utente. Qualora la violazione fosse ripetuta per tre volte in tre giorni diversi, lโ€™esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni.

Fondo discoteche

รˆ istituito un fondo per i ristori alle sale da ballo.

Tamponi a prezzo ridotto

Il Commissario straordinario per lโ€™attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dellโ€™emergenza epidemiologica Covid-19 definisce dโ€™intesa con il Ministro della salute un protocollo dโ€™intesa con le farmacie e con le altre strutture sanitarie al fine di assicurare fino al 30 settembre 2021 la somministrazione di test antigenici rapidi a prezzi contenuti che tengano conto dei costi di acquisto

Fonte: governo.it

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